IGP per artigianato e industria

Una nuova opportunità per tutelare le produzioni locali tradizionali

Finalmente anche i prodotti tradizionali artigianali e industriali (non agroalimentari) possono ottenere le loro IGP . Dal 1° dicembre 2025, infatti, è possibile richiedere la registrazione di Indicazioni Geografiche Protette (IGP) anche per prodotti artigianali e industriali, così come avviene già da anni per i prodotti del settore agroalimentare.

L’opportunità, prevista dal Regolamento (UE) 2023/2411, consente ora di tutelare e valorizzare a livello europeo eccellenze locali tradizionali, come ad esempio ceramiche, pietre naturali, oggetti in legno o in altri materiali, gioielli, tessuti, cappelli, pizzi e merletti, vetro, porcellana, cuoio e pelli, e tanti altri prodotti tipici dei territori.

Requisito minimo per ottenere la tutela, è che deve trattarsi di prodotti (artigianali o industriali) in possesso di una data qualità, reputazione o un’altra caratteristica legata alla loro origine geografica e per i quali si possa parlare di prodotto tradizionale.

In altri termini, deve esistere un uso storico comprovato di quel prodotto, da parte dei produttori di una comunità o di un territorio, per un periodo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all’altra.

I prodotti tradizionali, che i nostri territori custodiscono e conservano, di generazione in generazione, possono dunque trovare un importante riconoscimento, valido per tutto il territorio dell’Unione Europea, con l’opportunità di dare nuova linfa vitale, maggiore protezione ma anche nuove prospettive a produzioni che fanno sempre più fatica a sopravvivere e restare appetibili per le nuove generazioni.

È noto infatti l’effetto del bollino IGP sui prodotti dell’agroalimentare, settore in cui questo strumento è già presente e diffuso da tempo, con l’effetto di nobilitare e rendere più facilmente commerciabili prodotti locali tradizionali, anche in contesti turistici e/o con un pricing più elevato, con benefici importanti per produttori e territori.

In più, una volta ottenuta, l’IGP conferisce inoltre un valido strumento di protezione, a livello internazionale, contro usurpazioni, imitazioni, usi evocativi o ingannevoli e altri utilizzi indebiti della denominazione riconosciuta come IGP.

Si tratta dunque di uno strumento efficace di protezione della denominazione, oltre che di un importante strumento di valorizzazione di territori e produzioni locali/regionali, su tutto il territorio nazionale, ma anche sui mercati internazionali.


I requisiti dei prodotti

Secondo l’art. 6 del Reg. (UE) 2023/2411:

“Affinché il nome di un prodotto artigianale o industriale sia idoneo ad essere protetto come indicazione geografica, il prodotto deve possedere i requisiti seguenti:

a) essere originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati;

b) la qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto sono essenzialmente attribuibili all’origine geografica dello stesso; e

c) almeno una delle sue fasi di produzione ha luogo nella zona geografica delimitata.”

E ciò potrà riguardare sia i prodotti artigianali, sia i prodotti industriali: secondo la normativa richiamata (cfr. art. 4 del Regolamento), si intendono per prodotti “artigianali o industriali” quelli:

a) realizzati interamente a mano, oppure con l’ausilio di strumenti manuali o digitali, o mediante mezzi meccanici, con il contributo manuale che costituisce una componente importante del prodotto finito;

oppure

b) realizzati in modo standardizzato, compresa la produzione in serie e mediante l’uso di macchine;

Il Regolamento richiede inoltre, come ulteriore requisito imprescindibile, che si tratti di prodotti “tradizionali”.

Secondo la normativa, un prodotto è considerato «tradizionale» quando esiste un uso storico comprovato di un prodotto, da parte dei produttori di una comunità, per un periodo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all’altra (cfr. art. 4 del regolamento).

Qualcosa di cui il nostro Paese e i nostri territori sono estremamente ricchi e che può essere in questo modo maggiormente tutelato e fortemente rilanciato.

Non dimentichiamo infatti la grande reputazione e l’apprezzamento della storia dei nostri prodotti, dei nostri brand e delle nostre imprese, e il valore culturale oltre che materiale del saper fare che essi portano con sé e che molti ci invidiano.


La procedura

Per l’Italia, la procedura prevede una fase nazionale, che si avvia con il deposito della domanda di IGP a livello nazionale, corredata tra l’altro dal disciplinare di produzione, e una successiva fase europea.

All’esito di tali due fasi, se non vi sono rilievi o obiezioni da parte dell’Ufficio (o se vengono superate, qualora vi siano) e se non vi sono opposizioni di terzi interessati, l’IGP viene riconosciuta ai richiedenti.

Il disciplinare

L’art. 9 del Regolamento elenca i requisiti del disciplinare di produzione.

Il disciplinare dovrà indica le fasi di produzione che hanno luogo nella zona geografica delimitata, oltre ai seguenti punti:

a) il nome da proteggere come indicazione geografica, che può essere un nome geografico del luogo di produzione del prodotto oppure un nome utilizzato nella prassi commerciale o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto nella zona geografica delimitata o per farvi riferimento;

b) il tipo di prodotto;

c) la descrizione del prodotto ed eventualmente delle materie prime;

d) la specificazione della zona geografica delimitata di cui il prodotto è originario e le informazioni che stabiliscono il legame tra la zona geografica e una data qualità, la reputazione o un’altra caratteristica

del prodotto;

e) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario di quella zona geografica, anche mediante l’indicazione delle fasi di produzione che hanno luogo in quella zona geografica delimitata;

f) la descrizione dei metodi di produzione ed eventualmente dei metodi tradizionali e delle pratiche specifiche utilizzati;

g) informazioni relative all’imballaggio, qualora il richiedente decida che l’imballaggio debba avere luogo nella zona geografica delimitata, nel qual caso il richiedente fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto dei motivi per cui l’imballaggio debba avere luogo in tale zona;

h) qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto;

i) l’indicazione di ogni singola fase di produzione effettuata da uno o più produttori in uno Stato membro o paese terzo diverso dallo Stato membro o paese terzo di cui è originario il nome del prodotto nonché l’indicazione di eventuali disposizioni specifiche per la verifica della conformità a tale riguardo;

j) altri requisiti previsti dagli Stati membri o da un’associazione di produttori, se del caso, purché tali requisiti siano oggettivi, non discriminatori e compatibili con il diritto dell’Unione e nazionale.


Chi può richiedere la protezione

Per poter richiedere la registrazione è previsto il coinvolgimento di associazioni di produttori e sarà necessario predisporre e depositare anche il disciplinare di produzione (condiviso), che sia conforme ai requisiti specificati dal Regolamento.

La domanda va infatti depositata da parte di un’«associazione di produttori» (ossia “qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori che trattano il medesimo prodotto” – cfr. art. 4 del Regolamento), salvo il caso particolare in cui anche un solo produttore può provvedervi (ossia quando la persona in questione è l’unico produttore che desidera presentare una domanda, e la zona geografica interessata è delimitata da una parte specifica di un territorio senza riferimento ai confini della proprietà e presenta caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone geografiche limitrofe oppure le caratteristiche del prodotto sono differenti dalle caratteristiche dei prodotti realizzati nelle zone geografiche limitrofe).

Una volta ottenuto il riconoscimento, la denominazione potrà essere utilizzata da ogni produttore che rispetti il disciplinare di produzione, restano esclusi invece coloro che non rispettano il disciplinare.

Questo meccanismo potrà garantire tutela alle IGP per prodotti artigianali e industriali non agroalimentari in tutta l’UE.

Si tratta di un passo importante per la valorizzazione delle eccellenze locali e del saper fare che portano con sé.

L’EUIPO ha realizzato uno studio disponibile cliccando il pulsante di seguito

sul potenziale degli Stati Membri per la protezione di prodotti tradizionali (non agroalimentari). Lo studio pubblicato da EUIPO elenca già numerosi esempi di prodotti che sarebbero proteggibili con le nuove IGP, ma – si noti bene – l’elenco lì riportato non è esaustivo, potranno dunque richiedere la tutela anche prodotti che non sono elencati in questo studio.

A tal fine, sarà utile elaborare quanto prima un disciplinare di produzione idoneo e condiviso dai produttori coinvolti, per cogliere appieno le opportunità offerte da questo nuovo strumento. Occorre quindi attivarsi per non farsi trovare impreparati e potersene avvantaggiare, con ricadute positive per produttori e territori.


Avv. Leonardo Maria Seri

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